Legge federale
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Art. 72 Ritenzione della merce 110
1 Se, in seguito a una domanda d’intervento ai sensi dell’articolo 71 capoverso 1, ha motivi fondati di sospettare che una determinata merce destinata all’introduzione nel territorio doganale svizzero o all’asportazione dal territorio doganale svizzero sia munita illecitamente di un marchio o di un’indicazione di provenienza, l’Amministrazione delle dogane lo comunica al richiedente, nonché al dichiarante, al detentore o al proprietario della merce.111 2 L’Amministrazione delle dogane trattiene la merce al massimo per dieci giorni feriali a decorrere dal momento della comunicazione secondo il capoverso 1, per consentire al richiedente di chiedere provvedimenti cautelari. 3 In casi motivati, l’Amministrazione delle dogane può trattenere la merce per altri dieci giorni feriali al massimo. 110 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1). 111 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425). |