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Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM)
del 28 agosto 1992 (Stato 1° luglio 2023)
Art. 76Marchi depositati o registrati
1 I marchi già depositati o ancora registrati al momento dell’entrata in vigore della presente legge sono retti a partire da tale data dal nuovo diritto.
2 In deroga al capoverso 1, sono tuttavia applicabili le disposizioni seguenti:
a.
la priorità è retta dal diritto anteriore;
b.
i motivi che giustificano il rigetto delle domande di registrazione, ad eccezione dei motivi assoluti d’esclusione, sono retti dal diritto anteriore;
c.
le opposizioni alla registrazione di marchi già depositati al momento dell’entrata in vigore della presente legge sono irricevibili;
d.
la validità della registrazione prende fine con lo scadere del termine previsto dal diritto anteriore; fino allora, la registrazione può essere prorogata in ogni momento;
e.
la prima proroga della registrazione di un marchio collettivo sottostà, quanto alla forma, alle stesse prescrizioni del deposito.