Legge federale
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Art. 50 Disposizioni particolari 66
1 Nell’interesse dei consumatori, dell’economia in generale o di singoli settori, il Consiglio federale può precisare le condizioni di cui agli articoli 48 capoverso 2 e 48a–49. 2 Il Consiglio federale può, in particolare in caso di domanda presentata da un settore economico sulla base di un avamprogetto, precisare le condizioni alle quali un’indicazione di provenienza svizzera può essere usata per determinati prodotti o servizi. 3 Il Consiglio federale sente dapprima i Cantoni, le associazioni professionali o economiche e le organizzazioni dei consumatori interessati. 66 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425). |