Legge federale
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Art. 31 Modifica di un ciclo di perfezionamento accreditato 43
1 Ogni modifica materiale di un ciclo di perfezionamento accreditato deve essere comunicata all’istanza di accreditamento.44 2 Se la modifica è contraria ai criteri di accreditamento, l’istanza di accreditamento può imporre oneri. 43 Nuovo testo giusta l’all. n. II 6 della LF del 30 set. 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 20144103; FF 2009 3925). 44 Nuovo testo giusta il n. I della L del 20 mar. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5081; FF 2013 5363). |