Legge federale
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Art. 50 Compiti
1 La Commissione delle professioni mediche ha le seguenti attribuzioni e competenze:
2 La Commissione delle professioni mediche può trattare o far trattare dati personali per quanto necessario all’adempimento dei suoi compiti.82 78 Nuovo testo giusta l’all. n. II 6 della LF del 30 set. 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 20144103; FF 2009 3925). 79 Nuovo testo giusta l’all. n. II 6 della LF del 30 set. 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 20144103; FF 2009 3925). 80 Introdotta dal n. I della L del 20 mar. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5363). 81 Introdotta dal n. I della L del 20 mar. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5363). 82 Nuovo testo giusta il n. I della L del 20 mar. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5363). |