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Art. 1 Oggetto
1 La presente legge promuove, nell’interesse della sanità pubblica, la qualità della formazione universitaria, del perfezionamento professionale e dell’aggiornamento, come pure dell’esercizio professionale nei settori della medicina umana, dell’odontoiatria, della chiropratica, della farmacia e della veterinaria. 2 Essa garantisce sull’intero territorio della Confederazione la libera circolazione delle persone che esercitano professioni mediche universitarie. 3 A tale scopo, la presente legge definisce:
4 Nuovo testo giusta il n. I della L del 20 mar. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5363). 5 Espr. stralciata dall’all. n. 4 della LF del 30 set. 2016 sulle professioni sanitarie, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 57; FF 2015 7125). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. |