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Art. 12 Ammissione
1 Le condizioni d’ammissione all’esame federale sono le seguenti:
2 È ammesso all’esame federale di chiropratico anche chi:21
3 Dopo aver consultato la Commissione delle professioni mediche e il Consiglio delle scuole universitarie, il Consiglio federale determina il numero di punti di credito formativo di cui al capoverso 2 lettera a.23 21 Nuovo testo giusta il n. I della L del 20 mar. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5363). 22 Nuova espr. giusta l’all. n. 4 della LF del 30 set. 2016 sulle professioni sanitarie, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 57; FF 2015 7125). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. 23 Nuovo testo giusta l’all. n. II 6 della LF del 30 set. 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 20144103; FF 2009 3925). |