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Art. 13a Istituzione delle commissioni d’esame 25
Dopo aver consultato la Commissione delle professioni mediche, il Consiglio federale nomina le commissioni d’esame cui compete lo svolgimento degli esami e conferisce loro i mandati necessari. 25 Introdotto dal n. I della L del 20 mar. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5363). |