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Art. 15 Riconoscimento di diplomi esteri
1 Sono riconosciuti i diplomi esteri la cui equivalenza con un diploma federale è prevista in un accordo sul riconoscimento reciproco concluso con gli Stati interessati.26 2 Il diploma estero riconosciuto produce in Svizzera gli stessi effetti di un diploma federale. 3 Il riconoscimento è di competenza della Commissione delle professioni mediche. 4 Qualora non riconosca il diploma estero, la Commissione delle professioni mediche stabilisce le condizioni per l’ottenimento del diploma federale. 26 Nuovo testo giusta il n. I della L del 20 mar. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5363). |