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Art. 18 Durata
1 Il perfezionamento dura da un minimo di due anni a un massimo di sei. 2 In caso di perfezionamento a tempo parziale, la durata si protrae proporzionalmente. 3 Dopo aver consultato la Commissione delle professioni mediche, il Consiglio federale determina la durata del perfezionamento per i diversi titoli di perfezionamento relativi alle professioni mediche universitarie. Anziché stabilirne la durata, può determinare l’entità del perfezionamento; in particolare può fissare il numero di punti di credito di perfezionamento richiesti. |