Art. 21 Riconoscimento di titoli di perfezionamento esteri
1 Sono riconosciuti i titoli di perfezionamento esteri la cui equivalenza con un titolo federale di perfezionamento è prevista in un accordo sul riconoscimento reciproco concluso con gli Stati interessati.30 2 Il titolo di perfezionamento estero riconosciuto produce in Svizzera gli stessi effetti del titolo federale di perfezionamento corrispondente. 3 Il riconoscimento dei titoli di perfezionamento esteri è di competenza della Commissione delle professioni mediche. 4 ...31 30 Nuovo testo giusta il n. I della L del 20 mar. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5363). 31 Abrogato dal n. I della L del 20 mar. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5081; FF 2013 5363). |