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Art. 24 Cicli di studio 34
1 Un ciclo di studio finalizzato all’ottenimento di un diploma federale è accreditato se risponde, oltre che alle condizioni di cui all’articolo 31 LPSU35, ai criteri seguenti:
2 Prima dell’accreditamento viene sentita la Commissione delle professioni mediche. 3 Il Consiglio federale può stabilire criteri di accreditamento speciali concernenti l’impostazione dei cicli di studio e il sistema di valutazione degli studenti, se ciò è indispensabile per la preparazione all’esame federale. Sente dapprima il Consiglio delle scuole universitarie. 34 Nuovo testo giusta l’all. n. II 6 della LF del 30 set. 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 20144103; FF 2009 3925). |