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Art. 37 Restrizione dell’autorizzazione e oneri 68
I Cantoni possono prevedere che l’autorizzazione all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale sia vincolata a determinate restrizioni di natura professionale, temporale o geografica, oppure a oneri, se tali restrizioni od oneri risultano da atti normativi della Confederazione oppure se sono necessari per garantire un’assistenza medica affidabile e di qualità elevata. 68 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 30 set. 2016 sulle professioni sanitarie, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 57; FF 2015 7125). |