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Art. 38 Revoca dell’autorizzazione 69
1 L’autorizzazione è revocata se le sue condizioni non sono più adempiute o se emergono fatti in base ai quali essa avrebbe dovuto essere rifiutata. 2 Se la revoca avviene nei confronti di una persona in possesso anche di un’autorizzazione di un altro Cantone, l’autorità competente informa l’autorità di vigilanza di tale Cantone. 69 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 30 set. 2016 sulle professioni sanitarie, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 57; FF 2015 7125). |