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Art. 4 Obiettivi della formazione e del perfezionamento
1 La formazione e il perfezionamento abilitano a prevenire, diagnosticare e guarire turbe della salute di esseri umani o di animali, ad alleviarne le sofferenze, come pure a promuoverne la salute, nonché a preparare, dispensare o smerciare agenti terapeutici per la prevenzione e la cura di malattie. 2 La formazione e il perfezionamento abilitano in particolare a:
7 Nuovo testo giusta il n. I della L del 20 mar. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5081; FF 2013 5363). |