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Art. 47 Istanza di accreditamento
1 L’accreditamento di cicli di studio finalizzati all’ottenimento di un diploma federale compete al Consiglio svizzero di accreditamento di cui all’articolo 21 LPSU74.75 2 L’istanza competente per l’accreditamento di cicli di perfezionamento finalizzati all’ottenimento di un titolo federale di perfezionamento è il DFI. 75 Nuovo testo giusta l’all. n. II 6 della LF del 30 set. 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 20144103; FF 2009 3925). |