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Art. 48 Organo di accreditamento 76
1 Competente per l’esame delle domande di accreditamento presentate da scuole universitarie è l’Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità di cui all’articolo 22 LPSU77 o, su proposta del richiedente rivolta all’istanza di accreditamento, un’istituzione di accreditamento internazionalmente riconosciuta. 2 Il Consiglio federale designa l’organo incaricato di esaminare le domande di accreditamento presentate dall’istituto responsabile di un ciclo di perfezionamento. Può delegare tale compito all’Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità. 76 Nuovo testo giusta l’all. n. II 6 della LF del 30 set. 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 20144103; FF 2009 3925). |