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Art. 51 Competenza, scopo e contenuto
1 Il DFI tiene un registro di tutte le persone che esercitano una professione medica universitaria.83 2 Il registro ha lo scopo d’informare e tutelare i pazienti, di garantire la qualità, di fornire dati statistici, di allestire la demografia medica e d’informare i servizi esteri. È inoltre inteso a semplificare le procedure necessarie per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione, nonché a permettere ai Cantoni lo scambio di informazioni relative all’esistenza di misure disciplinari.84 3 Il registro contiene i dati necessari a raggiungere lo scopo di cui al capoverso 2. Vi rientrano anche dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 202085 sulla protezione dei dati.86 4 Il registro deve inoltre contenere in particolare le informazioni di cui i Cantoni e gli organi federali abbisognano per l’esecuzione della legge federale del 18 marzo 199487 sull’assicurazione malattie. 4bis ...88 5 Il Consiglio federale emana disposizioni dettagliate sui dati personali contenuti nel registro e sulle relative modalità di trattamento. 83 Nuovo testo giusta il n. I della L del 20 mar. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5363). 84 Nuovo testo del per. giusta il n. I della L del 20 mar. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5363). 86 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 71 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). 88 Introdotto dal n. I della L del 20 mar. 2015 (RU 2015 5081; FF 2013 5363). Abrogato dall’all. n. 23 della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 758; FF 2019 6043). |