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Art. 54a Promovimento dell’efficienza nell’ambito delle cure mediche di base
1 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può concedere aiuti finanziari alle scuole universitarie, a organizzazioni responsabili del perfezionamento nonché ad altre istituzioni pubbliche e private, per la realizzazione di progetti che:
2 Le scuole universitarie, le organizzazioni responsabili del perfezionamento nonché le altre istituzioni pubbliche e private che ricevono aiuti finanziari secondo il capoverso 1 mettono i risultati della valutazione a disposizione della Confederazione. 3 Le domande di aiuti finanziari sono presentate all’UFSP. Esso concede gli aiuti finanziari sulla base di contratti di prestazione o mediante decisione. 4 L’aiuto finanziario copre al massimo la metà dei costi computabili del progetto, inclusi quelli della valutazione. 5 L’aiuto finanziario è versato per tre anni al massimo. 6 Il Consiglio federale disciplina il calcolo degli aiuti finanziari e la procedura di concessione dei contributi. |