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Art. 54b Finanziamento
1 Mediante lo stanziamento di un credito d’impegno pluriennale, l’Assemblea federale determina l’importo massimo a concorrenza del quale la Confederazione può concedere aiuti finanziari conformemente all’articolo 54a. 2 Se si prevede che gli aiuti finanziari richiesti eccederanno i mezzi a disposizione, il Dipartimento stila una lista delle priorità, cercando di garantire una ripartizione equilibrata dei mezzi tra le regioni. |