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Art. 66 Chiropratici
1 Le persone che, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di un’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione di chiropratico sotto la propria responsabilità professionale rimangono autorizzate a esercitare la professione sotto la propria responsabilità professionale su tutto il territorio svizzero senza titolo federale di perfezionamento o diploma federale.101 2 Qualora faccia uso della competenza attribuitagli nell’articolo 2 capoverso 2, il Consiglio federale disciplinerà anche lo statuto delle persone che hanno già esercitato la professione che entra a far parte delle professioni sottoposte alla presente legge. 101 Nuovo testo giusta il n. I della L del 20 mar. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5363). |