Art. 67b Disposizioni transitorie della modifica del 30 settembre 2016 103
1 Le autorizzazioni all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale alle dipendenze di Cantoni o Comuni, rilasciate secondo il diritto cantonale prima dell’entrata in vigore della presente modifica, conservano la loro validità nel relativo Cantone. 2 Chi, prima dell’entrata in vigore della presente modifica, esercitava la sua attività sotto la propria responsabilità professionale alle dipendenze di Cantoni o Comuni e, secondo il diritto cantonale, non necessitava di un’autorizzazione per l’esercizio di tale professione, deve disporre di un’autorizzazione secondo la presente legge entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente modifica. 3 Gli articoli 54a e 54b sono applicabili per quattro anni a contare dall’entrata in vigore della presente modifica. Sono applicabili alle domande accettate durante la loro validità.104 103 Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 30 set. 2016 sulle professioni sanitarie, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 57; FF 2015 7125). 104 In vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 216). |