Legge federale
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Art. 20
1 Il Consiglio federale può vietare in tutto o in parte la coglitura, il dissotterramento, lo sradicamento, il trasporto, l’offerta in vendita, la vendita, la compera o la distruzione di piante rare. Può altresì prendere provvedimenti adeguati per proteggere specie animali minacciate o altrimenti meritevoli di protezione.63 2 I Cantoni possono stabilire analoghi divieti per altre specie. 3 Per motivi di protezione delle specie, il Consiglio federale può inoltre vincolare a condizioni, limitare o vietare la produzione, la messa in commercio, l’importazione, l’esportazione e il transito di piante o prodotti vegetali.64 63 Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 2 della L del 21 mar. 2003 sull’ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20034803; FF 20002145). 64Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1152; FF 1995 IV 589). |