1 La vegetazione ripuale (canneti, giuncheti, vegetazioni golenali e biocenosi forestali) non dev’essere dissodata, sotterrata né altrimenti annientata.
2 Nella misura consentita dalle circostanze, i Cantoni provvedono alla messa a dimora di vegetazione ripuale sulle rive che ne sono sprovviste o, per lo meno, alla realizzazione delle condizioni necessarie alla sua crescita.66
65Nuovo testo giusta l’art. 66 n. 1 della L del 7 ott. 1983 sulla protezione dell’ambiente, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 19841122; FF 1979III 713).
66Introdotto dall’art 75 n. 2 della LF del 24 gen. 1991 sulla protezione delle acque (RU 19921860; FF 1987II 905). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 224; FF 1991 III 897).