Legge federale
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Art. 2370
Per l’acclimazione di specie, sottospecie e razze animali e vegetali forestiere a un luogo o al Paese è necessario un permesso del Consiglio federale. Questa disposizione non concerne i chiusi, i giardini, i parchi né le aziende agricole e forestali. 70Nuovo testo giusta l’art. 27 n. 2 della LF del 20 giu. 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, in vigore dal 1° apr. 1988 (RU 1988506; FF 1983II 1169). |