Legge federale
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Art. 23k
1 Nei limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi programmatici, la Confederazione concede ai Cantoni aiuti finanziari globali per l’istituzione, la gestione e l’assicurazione della qualità di parchi d’importanza nazionale se:
2 L’entità degli aiuti finanziari dipende dall’efficacia delle misure. |