1 Chi, conformemente al Protocollo di Nagoya, utilizza risorse genetiche o trae direttamente benefici dalla loro utilizzazione (utente) deve usare la diligenza richiesta dalle circostanze per garantire che:
- a.
- l’accesso alle risorse genetiche sia avvenuto legalmente; e
- b.
- siano state stabilite di comune accordo condizioni per la giusta ed equa condivisione di questi benefici.
2 Non sottostanno all’obbligo di diligenza le risorse genetiche:
- a.
- che provengono da un Paese che non è Parte del Protocollo di Nagoya;
- b.
- che provengono da un Paese che non prevede norme nazionali relative all’accesso e alla condivisione dei benefici;
- c.
- che provengono da un territorio situato al di fuori dei limiti della giurisdizione nazionale di una Parte del Protocollo di Nagoya;
- d.
- la cui utilizzazione specifica sottostà a uno strumento internazionale specifico secondo l’articolo 4 del Protocollo di Nagoya;
- e.
- che sono risorse genetiche umane;
- f.
- che in quanto merci o beni di consumo non sono utilizzate come risorse genetiche ai sensi del Protocollo di Nagoya.
3 Per utilizzazione delle risorse genetiche secondo il capoverso 1 s’intendono le attività di ricerca e sviluppo sulla composizione genetica o biochimica delle risorse genetiche, anche attraverso l’applicazione della biotecnologia.
4 L’accesso di cui al capoverso 1 lettera a è legale se, conformemente al Protocollo di Nagoya, è in accordo con le norme nazionali relative all’accesso e alla condivisione dei benefici della Parte del Protocollo di Nagoya che mette a disposizione la risorsa.
5 Se i requisiti di cui al capoverso 1 lettere a e b non sono soddisfatti, l’utente deve provvedere al loro adempimento a posteriori oppure rinunciare a utilizzare le risorse genetiche in questione o a trarre direttamente benefici dalla loro utilizzazione. Il Consiglio federale può prevedere che in situazioni d’emergenza i requisiti relativi alle risorse genetiche che sono agenti patogeni od organismi nocivi possono essere adempiuti in un secondo tempo.
6 Il Consiglio federale definisce le informazioni sulle risorse genetiche utilizzate che devono essere registrate e trasmesse agli utenti successivi.
79 Vedi anche art. 25d.