1 Il rispetto dell’obbligo di diligenza deve essere notificato all’UFAM prima dell’ottenimento dell’autorizzazione di messa in commercio oppure, se non è necessaria un’autorizzazione, prima della commercializzazione di prodotti il cui sviluppo si basa sull’utilizzazione di risorse genetiche.
2 Le informazioni relative al rispetto dell’obbligo di diligenza possono essere trasmesse al Centro di scambio d’informazioni di cui all’articolo 14 del Protocollo di Nagoya e alle autorità nazionali competenti delle Parti del Protocollo di Nagoya. Il nome della persona notificante, il prodotto da commercializzare, la risorsa genetica utilizzata, il momento dell’accesso alla stessa, nonché la sua fonte sono consultabili pubblicamente.
3 Il Consiglio federale designa i servizi cui compete la verifica del rispetto dell’obbligo di notifica. Può prevedere deroghe all’obbligo di notifica se la verifica o il rispetto dell’obbligo di diligenza sono garantiti in altro modo.