Legge federale
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Art. 23q
1 Il Consiglio federale può subordinare l’accesso alle risorse genetiche in Svizzera a una notifica o a un’autorizzazione nonché, a titolo complementare, a un accordo che disciplini la loro utilizzazione e la condivisione dei benefici derivanti da tale utilizzazione. 2 La Confederazione può sostenere la conservazione e l’uso sostenibile delle risorse genetiche. |