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Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)1
del 1° luglio 1966 (Stato 1° aprile 2020)
1Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 224; FF 1991 III 897).
Art. 3
1 La Confederazione, i suoi stabilimenti e le aziende federali come pure i Cantoni sono tenuti, nell’adempimento dei compiti della Confederazione, a provvedere affinché le caratteristiche del paesaggio, l’aspetto degli abitati, i luoghi storici, le rarità naturali e i monumenti culturali siano rispettati e, ove predomini in essi l’interesse generale, siano conservati intatti.17
2 Essi adempiono questo dovere:
a.
costruendo e mantenendo in maniera corrispondente i propri edifici e impianti, oppure rinunciando a costruirli (art. 2 lett. a);
b.
subordinando le concessioni e i permessi a condizioni o a oneri o negandoli (art. 2 lett. b);
c.
subordinando a condizioni la concessione di sussidi oppure negandola (art. 2 lett. c).
3 Questo dovere vige qualunque sia l’importanza dell’oggetto secondo l’articolo 4. Il provvedimento non deve eccedere quant’è necessario alla protezione dell’oggetto e delle sue adiacenze.
17Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 224; FF 1991 III 897).
18 Introdotto dal n. I 3 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani (RU 1999 3071; FF 1998 2029). Abrogato dall’all. del DF del 21 mar. 2014 (Protocollo di Nagoya), con effetto dal 1° set. 2014 (RU 2014 2629; FF 20132531).