1 Sono legittimati a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali o federali:
a.
i Comuni;
b.
le organizzazioni che si occupano della protezione della natura e del paesaggio, della conservazione dei monumenti storici o di scopi affini, se:
1.
sono attive a livello nazionale;
2.
perseguono scopi meramente ideali; eventuali attività economiche devono servire a conseguire gli scopi ideali.
2 Le organizzazioni sono legittimate a ricorrere soltanto per censure in ambiti giuridici che rientrano da almeno dieci anni negli scopi previsti nel loro statuto.
3 Il Consiglio federale designa le organizzazioni legittimate a ricorrere.
4 La competenza di presentare il ricorso spetta all’organo esecutivo su
premo dell’organizzazione.
5 Le organizzazioni possono abilitare le loro sottoorganizzazioni cantonali e sovracantonali giuridicamente autonome a fare opposizione in generale e a presentare ricorso in singoli casi nell’ambito locale d’attività.
30Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 e dal 1° lug. 2010 per le attività economiche di cui alla lett. b n. 2 (RU 2007 2701; FF 2005 47774817).