Legge federale
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Art. 12g39
1 I Cantoni sono legittimati a ricorrere contro le decisioni delle autorità federali conformemente all’articolo 12 capoverso 1. 2 L’Ufficio federale competente è legittimato a ricorrere contro le decisioni cantonali conformemente all’articolo 12 capoverso 1; può avvalersi dei rimedi giuridici del diritto federale e cantonale. 39 Introdotto dal n. II 1 della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 47774817). |