Legge federale
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Art. 16a50
1 L’Assemblea federale stanzia mediante decreto federale semplice crediti d’impegno51 di durata limitata per l’assegnazione di sussidi. 2 Il finanziamento dei settori della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici è retto dall’articolo 27 della legge dell’11 dicembre 200952 sulla promozione della cultura.53 50Introdotto dall’all. n. 9 della LF del 5 ott. 1990 sui sussidi (RU 1991857; FF 1987I 297). Nuovo testo giusta il n. II 7 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). 51 Nuova espr. giusta l’all. n. 3 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1°gen. 2022 (RU 2021 662; FF 2020 333). 52 RS 442.1 53 Introdotto dall’all. n. II 5 della LF dell’11 dic. 2009 sulla promozione della cultura, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 20116127; FF 2007 44214459). |