Legge federale
|
Art. 24a90
1 È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque:
2 È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente non fornisce le indicazioni di cui all’articolo 23o o in merito fornisce indicazioni false; se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 40 000 franchi. Il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza.92 90Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU 1988 254; FF 1985 II 1261). 91Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1152; FF 1995 IV 589) 92 Introdotto dall’all. del DF del 21 mar. 2014 (Protocollo di Nagoya), in vigore dal 12 ott. 2014 (RU 2014 2629; FF 20132531). |