Legge federale
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Art. 24h103
1 L’autorità federale che esegue un’altra legge federale o un trattato internazionale è competente, nell’adempimento di tale compito, anche per l’esecuzione della presente legge. Prima di prendere una decisione consulta i Cantoni interessati. L’UFAM, l’Ufficio federale della cultura, l’Ufficio federale delle strade e gli altri servizi federali interessati collaborano all’esecuzione conformemente agli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 1997104 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. 2 Se la procedura di cui al capoverso 1 è inadeguata per determinati compiti, il Consiglio federale ne disciplina l’esecuzione da parte dei servizi federali interessati. 3 La Confederazione esegue le disposizioni concernenti le risorse genetiche (art. 23n−23q); per determinati compiti parziali può far capo ai Cantoni. 4 Le autorità esecutive federali tengono conto delle misure di protezione della natura e del paesaggio previste dai Cantoni. 103 Introdotto dall’all. del DF del 21 mar. 2014 (Protocollo di Nagoya), in vigore dal 1° set. 2014, cpv. 3 in vigore dal 12 ott. 2014 (RU 2014 2629; FF 20132531). 104 RS 172.010 |