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Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)1
del 1° luglio 1966 (Stato 1° gennaio 2022)
1Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 224; FF 1991 III 897).
Art. 5
1 Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, compila gli inventari degli oggetti d’importanza nazionale; può fare capo a quelli d’istituzioni pubbliche e d’associazioni che si occupano della protezione della natura e del paesaggio o della conservazione dei monumenti storici.20 Gl’inventari indicheranno i principi applicati nella scelta degli oggetti. Devono inoltre contenere:
a.
la descrizione esatta degli oggetti;
b.
la ragione della loro importanza nazionale;
c.
i pericoli possibili;
d.
i provvedimenti di protezione già presi;
e.
la protezione cui devesi provvedere;
f.
le proposte di miglioramento.
2 Gl’inventari non sono definitivi. Essi devono essere esaminati e aggiornati regolarmente; circa l’iscrizione, la modificazione o la cancellazione d’oggetti risolve il Consiglio federale dopo aver sentito i Cantoni. Questi possono proporre di moto proprio un riesame.
20Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 224; FF 1991 III 897).