L’ufficio federale competente può chiedere una perizia anche al servizio tecnico cantonale (art. 25 cpv. 2), alla commissione cantonale di protezione della natura e del paesaggio o di conservazione dei monumenti storici o ad altro organismo designato dal Cantone oppure chiedere il parere di associazioni che si occupano della protezione della natura e del paesaggio o della conservazione dei monumenti storici.
26Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 224; FF 1991 III 897).