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Art. 12 Servizio postale in situazioni straordinarie
1 Il Consiglio federale stabilisce le situazioni in cui la fornitura di servizi postali può essere limitata o vietata e in cui i fornitori di servizi postali soggetti all’obbligo di notifica possono essere chiamati a fornire prestazioni. Disciplina l’indennizzo dei fornitori tenendo adeguatamente conto dei loro interessi. 2 Se una situazione straordinaria lo richiede, il Consiglio federale può obbligare il personale occorrente a prestare servizio. 3 Rimangono salve le disposizioni concernenti la facoltà del generale di disporre giusta l’articolo 91 della legge militare del 3 febbraio 19954. |