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Art. 13 Mandato della Posta
1 La Posta assicura il servizio universale fornendo i servizi postali di cui agli articoli 14–17. 2 Nell’ambito del mandato del Consiglio federale, essa definisce nelle sue condizioni generali le prestazioni che, per prevenire minacce, per motivi di igiene o per tutelare interessi legittimi, non fornisce o fornisce unicamente a determinate condizioni. |