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Art. 18 Servizio riservato
1 La Posta ha il diritto esclusivo di trasportare lettere fino a 50 g (servizio riservato). 2 Sono escluse dal servizio riservato:
3 La Posta stabilisce i prezzi delle lettere del servizio riservato imbucate in Svizzera indipendentemente dalla distanza, in modo da coprire i costi e secondo principi adeguati e uniformi; per i mittenti di invii di massa, può convenire prezzi determinati prevalentemente in funzione dei relativi costi. Il Consiglio federale fissa limiti massimi di prezzo. A tale proposito tiene conto dell’evoluzione del mercato. |