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Art. 19 Finanziamento, sovvenzionamento trasversale e presentazione dei conti
1 La Posta può utilizzare il ricavato del servizio riservato unicamente per coprire i costi del servizio universale secondo gli articoli 13–17 e gli articoli 32 e 33, ma non può utilizzarlo per accordare ribassi su prestazioni che non riguardano i due mandati di servizio universale (divieto di sovvenzionamento trasversale). 2 Essa presenta la propria contabilità in modo da poter documentare i costi e i ricavi delle singole prestazioni. 3 Comprova ogni anno il rispetto delle disposizioni del capoverso 1. La PostCom può, su denuncia o d’ufficio, obbligare la Posta a fornire la prova nel singolo caso. 4 Il Consiglio federale disciplina i particolari e delega alla PostCom l’emanazione delle necessarie prescrizioni tecniche e amministrative. |