1 La PostCom prende ed emana le decisioni che le competono secondo la presente legge e le sue disposizioni d’esecuzione.
2 Essa ha i seguenti compiti:
- a.
- registra i fornitori di servizi (art. 4 cpv. 1);
- b.
- verifica se le condizioni di lavoro abituali del settore sono rispettate e se vengono svolti negoziati per la conclusione di un contratto collettivo di lavoro (art. 4 cpv. 3 lett. b e c);
- c.
- decide in caso di controversie relative all’accesso alle caselle postali e al trattamento degli indirizzi (art. 6 e 7);
- d.
- verifica il rispetto dell’obbligo d’informazione e dell’obbligo di fornire informazioni (art. 9 e 23);
- e.
- sorveglia il rispetto del mandato legale di servizio universale (art. 13–17);
- f.
- emana raccomandazioni in caso di previste chiusure e trasferimenti di punti d’accesso con servizio (art. 14 cpv. 6);
- g.
- garantisce il controllo della qualità dei servizi postali del servizio universale (art. 15);
- h.
- verifica il rispetto delle prescrizioni legali concernenti i prezzi del servizio universale (art. 92 cpv. 2, secondo periodo Cost., art. 16 cpv. 2 e 18 cpv. 3);
- i.
- verifica il rispetto del divieto di sovvenzionamento trasversale (art. 19);
- j.
- provvede a istituire l’organo di conciliazione (art. 29);
- k.
- persegue e giudica le contravvenzioni (art. 31);
- l.
- osserva l’evoluzione del mercato postale al fine di garantire un’ampia gamma di prestazioni convenienti e di alta qualità in tutte le regioni del Paese;
- m.
- propone, se del caso, al Consiglio federale provvedimenti adeguati per garantire il servizio universale.
3 La PostCom informa il pubblico sulla propria attività e presenta annualmente un rapporto d’attività al Consiglio federale.