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Art. 26 Assistenza amministrativa
1 La PostCom e le altre autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge trasmettono alle altre autorità federali e cantonali i dati di cui queste necessitano per adempiere i loro compiti legali. Sono inclusi anche i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità ottenuti nell’ambito di procedimenti amministrativi o di procedimenti penali amministrativi. 2 Salvo diversa disposizione di accordi internazionali, la PostCom può trasmettere dati alle autorità di vigilanza estere incaricate di compiti nel settore postale, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità ottenuti nell’ambito di procedimenti amministrativi o di procedimenti penali amministrativi, a condizione che queste autorità:
3 I servizi della Confederazione e dei Cantoni sono tenuti a collaborare agli accertamenti della PostCom e a mettere a disposizione la necessaria documentazione. Sono inclusi anche i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità ottenuti nell’ambito di procedimenti amministrativi o di procedimenti penali amministrativi. |