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Art. 31
1 È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente:
2 Se l’atto è commesso per negligenza, la multa ammonta al massimo a 20 000 franchi. 3 Il Consiglio federale può comminare multe sino a 10 000 franchi per le infrazioni alle disposizioni d’esecuzione. 4 Le contravvenzioni sono perseguite e giudicate dalla PostCom secondo le disposizioni della legge federale del 22 marzo 19749 sul diritto penale amministrativo. 9 RS 313.0 |