|
Art. 37 Concessioni secondo il diritto anteriore
1 Le concessioni rilasciate dal Consiglio federale in virtù dell’articolo 5 della legge del 30 aprile 199710 sulle poste rimangono valide fino alla loro scadenza. 2 Le prescrizioni della presente legge si applicano alle concessioni secondo il diritto anteriore, per quanto non siano in contraddizione con queste ultime. 10 [RU 19972452, 2003 4297] |