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Art. 41 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Data dell’entrata in vigore: 1° ottobre 201211 L’articolo 16 capoverso 7 entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2012. 11 DCF 29 ago. 2012 |