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Art. 6 Accesso alle caselle postali
1 I fornitori di caselle postali devono offrire, contro rimunerazione, ad altri fornitori di servizi postali un servizio di distribuzione per le loro caselle postali oppure accordare loro l’accesso in altro modo. 2 Le parti interessate disciplinano in un accordo le condizioni per l’accesso. Trasmettono alla PostCom una copia di tale accordo. 3 Se le parti interessate non concludono un accordo sull’accesso entro sei mesi dal ricevimento del primo invito a presentare un’offerta, la PostCom decide in merito alla conclusione del contratto su richiesta di una delle parti. Al riguardo tiene conto delle esigenze legate al finanziamento del servizio universale e al funzionamento del mercato postale. 4 La PostCom decide entro sette mesi dal ricevimento della richiesta. Su richiesta di una delle parti può adottare provvedimenti cautelari, sempreché il richiedente fornisca garanzie per gli investimenti che devono essere effettuati per soddisfare la sua richiesta. Il ricorso contro la decisione e i provvedimenti non ha effetto sospensivo. 5 Il Consiglio federale precisa le condizioni per l’accesso alle caselle postali, in particolare per quanto concerne la fissazione dei prezzi. |
