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Art. 9 Obbligo d’informazione
1 I fornitori di servizi postali devono:
2 I fornitori di servizi postali sono tenuti a pubblicare informazioni sulla qualità dei loro servizi, nonché sull’impatto ambientale e sulla fornitura socialmente sostenibile di prestazioni. Il Consiglio federale disciplina il contenuto e la forma della pubblicazione. |