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Art. 14 Portata
1 La Posta assicura il trasporto delle lettere, dei pacchi, dei giornali e dei periodici. 2 Essa prende in consegna nei suoi punti d’accesso i seguenti invii:
3 La Posta distribuisce tutti gli invii postali di cui al capoverso 1 almeno cinque giorni alla settimana. I quotidiani in abbonamento vengono distribuiti sei giorni alla settimana. La distribuzione a domicilio è garantita in tutti gli insediamenti abitati tutto l’anno. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le economie domestiche raggiungibili soltanto con estrema difficoltà. 4 Il Consiglio federale può inoltre prevedere anche forme alternative di distribuzione. Se la distribuzione avviene mediante forme alternative, la Posta garantisce anche in questo caso la confidenzialità e la sicurezza delle sue prestazioni. 5 La Posta garantisce una rete capillare di punti di accesso in tutto il Paese. Quest’ultima comprende:
6 Prima di chiudere o di trasferire un punto d’accesso con servizio, la Posta consulta le autorità dei Comuni interessati. Si sforza di trovare una soluzione di comune accordo. Il Comune interessato può adire la PostCom. Il Consiglio federale prevede a tal fine una procedura di conciliazione. 7 I servizi postali devono essere offerti in modo da consentire alle persone disabili di usufruirne a condizioni qualitativamente, quantitativamente ed economicamente paragonabili a quelle offerte alle persone non disabili. In particolare:
8 Il Consiglio federale definisce i servizi postali in dettaglio e stabilisce le prescrizioni d’accesso dopo aver consultato i Cantoni e i Comuni. |