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Art. 20 Organizzazione
1 Il Consiglio federale nomina la PostCom, composta da cinque a sette membri, e ne designa il presidente e il vicepresidente. I membri devono essere esperti indipendenti; non possono far parte degli organi di persone giuridiche che esercitano attività nel settore del mercato postale né essere legati da un rapporto di servizio a tali persone giuridiche. 2 La PostCom è indipendente e per le sue decisioni non sottostà alle istruzioni del Consiglio federale o delle autorità amministrative. 3 Essa emana un regolamento sulla propria organizzazione e gestione e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale. 4 Emana obiettivi strategici e li sottopone per conoscenza al Consiglio federale. |